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SALDI INVERNALI 2019: consigli utili per evitare le truffe

I saldi invernali inizieranno dalla Basilicata il 2 gennaio, seguita dalla Val d’Aosta il 3 gennaio.
Per tutte le altre Regioni i saldi inizieranno 5 gennaio.

Offerte e sconti prolifereranno sulle vetrine dei negozi ma attenzione: non è così scontato fare grandi affari. Quando scatta il “fuori tutto” non è difficile incappare in fregature o brutte sorprese.

Diffidare degli sconti superiori al 50%, spesso nascondono merce non proprio nuova, o prezzi vecchi falsi (si gonfia il prezzo vecchio così da aumentare la percentuale di sconto ed invogliare maggiormente all’acquisto).
Può capitare che i negozianti approfittino dell’occasione per mettere in vendita capi rimasti in magazzino nel corso degli anni o che “giochino” con il prezzo delle merci.
Non a caso per regolare la materia sono stati varati diversi provvedimenti. L’ultimo è il decreto legislativo 206 del 2005, che fissa obblighi specifici per i negozianti. Il più importante è l’indicazione completa del prezzo: come ricorda la stessa guardia di finanza, “lo sconto deve essere espresso in percentuale e sul cartellino deve essere indicato anche il prezzo normale di vendita.
I prodotti in saldo dovrebbero comunque essere ben separati da quelli non scontati al fine di evitare la possibile confusione tra prodotti in sconto e prodotti a prezzo pieno”.

La legge prevede che i saldi non riguardino tutti i prodotti, ma solo quelli di carattere stagionale e quelli suscettibili di notevole deprezzamento se venduti durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo, in quanto fortemente legati alla moda (art. 15 d.lgs 114/98).

Il venditore è tenuto ad applicare lo sconto dichiarato; se alla cassa viene praticato un prezzo o uno sconto diverso da quello indicato, sarà bene comunicarlo al negoziante e non esitare, in caso di difficoltà, a contattare l’ufficio di Polizia Annonaria del Comune.
I negozianti convenzionati con una carta di credito sono tenuti ad accertarla anche nel periodo dei saldi. Se si rifiutano di permettere il pagamento con la carta o richiedono per l’utilizzo un prezzo più elevato, sarà bene rappresentarlo alla società che ha emesso la carta.

Prove e Cambi
Consentire la prova dei capi non è un obbligo, ma è rimesso alla discrezionalità del negoziante. Quando è possibile, sempre meglio provare l’articolo scelto, ricordando che, in assenza di difetti, la possibilità di cambiare il capo o il prodotto non è imposta dalla legge, né durante i saldi né durante le vendite normali, ma è anch’essa rimessa alla discrezionalità del commerciante. Se si è incerti sull’acquisto sarà utile chiedere al negoziante se è possibile effettuare un cambio e il limite di tempo per farlo.

Ricapitolando, per evitare rischi di fregature è meglio seguire alcuni consigli:

1. Conservate sempre lo scontrino: non è vero che i capi in svendita non si possono sostituire. Il negoziante è obbligato a sostituire sia l’articolo difettoso, sia che esso non sia conforme alla dicitura, anche se dichiara che i capi in saldo non si possono cambiare.

2. Le vendite devono essere realmente di fine stagione: la merce posta in vendita sotto la voce “Saldo” deve essere l’avanzo di quella della stagione che sta finendo e non fondi di magazzino.

3. Servitevi preferibilmente nei negozi di fiducia o acquistate merce della quale conoscete già il prezzo o la qualità, in modo da poter valutare liberamente e autonomamente la convenienza dell’acquisto.

4. Diffidate delle vetrine coperte da manifesti che non vi consentono di vedere la merce. Diffidate dei marchi molto simili a quelli noti. Verificate che il prodotto offerto in vetrina sia lo stesso che vi verrà presentato in negozio. La merce “vecchia” offerta in saldo deve essere separata dalla nuova.

5. Pubblicità. Ricordate che sulla merce è obbligatorio il cartellino che indica il vecchio prezzo, quello nuovo ed il valore percentuale dello sconto applicato; il prezzo deve essere inoltre esposto “in modo chiaro e ben leggibile”. I messaggi pubblicitari devono essere presentati in modo non ingannevole per il consumatore.

6. Prova dei capi: non c’è l’obbligo. E’ rimesso alla discrezionalità del negoziante. Il consiglio è di diffidare dei capi di abbigliamento che possono essere solo guardati e non provati.

7. Consigli per gli acquisti. Non fermatevi mai al primo negozio che propone sconti, ma confrontate i prezzi con quelli esposti in altri esercizi. Meglio se avete tenuto d’occhio un capo e/o una merce annotando il vecchio prezzo.

8. Negozi. Controllate che fra la merce in saldo non ce ne sia di nuova a prezzo pieno. La merce “vecchia” offerta in saldo deve comunque essere separata dalla “nuova”.

9. Pagamenti. Nei negozi che espongono in vetrina l’adesivo della carta di credito o del bancomat, il commerciante è obbligato ad accettare queste forme di pagamento anche per i saldi senza oneri aggiuntivi.

10. Saldi online
Con la direttiva europea 83/2011, recepita dal decreto legislativo n.21 del 21 febbraio 2014, sono state introdotte molte novità per i contratti a distanza, stipulati via internet e comunque fuori dai locali commerciali: dall’ampliamento della durata del diritto di ripensamento, fino a 14 giorni, ai tempi stretti per ottenere il rimborso di quanto pagato.

Quindi, è importante ricordare che i prodotti in saldo devono risultare ben distinti nel negozio, rispetto a quelli che son a prezzo pieno.
Si ricordi inoltre che la garanzia è sempre dovuta. Dunque anche i capi acquistati in saldo che si rivelano essere difettosi sono soggetti a sostituzione o rimborso. La garanzia è valida per due anni dall’acquisto e potrà essere richiesta entro i sessanta giorni dalla scoperta del difetto.
Accertato il difetto il commerciante può decidere se riparare il capo, sostituirlo, ridurre il prezzo ulteriormente oppure restituire il prezzo in contanti all’acquirente.

MONDOCONSUMATORI ricorda che nel caso in cui il consumatore si renda conto che il prezzo originario del capo che si sta acquistando è stato “maggiorato” in virtù del saldo e dello sconto può rivolgersi ai Vigili Urbani ed agli ispettori annonari per denunciarne l’accaduto.

Per qualsivoglia ulteriore informazione inviateci una e-mail a: sos@confederconsumatori.it.

www.mondoconsumatori.it

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