Chi presenta il modello 730 per dichiarare i redditi 2011, ha tempo fino al prossimo 16 maggio, se lo consegna al sostituto d’imposta, oppure fino al 20 giugno, se lo presenta a un Caf o a un professionista abilitato. Lo stabilisce un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Quali sono i vantaggi del 730?
Utilizzare il Mod. 730 presenta alcuni vantaggi:
– è semplice da compilare e non richiede l’esecuzione di calcoli;
– il contribuente non deve trasmetterlo personalmente all’Agenzia delle Entrate perché a questo adempimento ci pensano, a seconda dei casi, il datore di lavoro o l’ente pensionistico o l’intermediario abilitato (Caf e iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro). Attenzione: l’Inps non fornisce più assistenza fiscale a riguardo;
– il rimborso dell’imposta arriva direttamente in busta paga (luglio) o con la rata della pensione (agosto o settembre);
– se dall’elaborazione del 730 emerge un saldo a debito, invece, le somme vengono trattenute direttamente in busta paga (luglio) o dalla pensione (agosto o settembre).
Chi può utilizzarlo ?
Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2011 hanno percepito:
– redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
– redditi dei terreni e dei fabbricati;
– redditi di capitale;
– redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
– redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
– alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D.
Chi non può utilizzarlo ?
Non possono utilizzare il Mod. 730 e devono presentare il Mod. UNICO 2012 Persone fisiche, i contribuenti che nel 2011 hanno:
– prodotto redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
– prodotto redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
– prodotto redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5 (ad es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende);
– realizzato plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate ovvero derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
– percepito, quale soggetto beneficiario, reddito proveniente da trust.
Non possono, inoltre, utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che:
– devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti d’imposta modelli 770 ordinario e semplificato (ad es., imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori “porta a porta”);
– non sono residenti in Italia nel 2011 e/o nel 2012;
– devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti;
– nel 2012 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto (ad es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa).
A chi si presenta ?
Il Mod. 730 può essere presentato al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest’ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di voler prestare assistenza fiscale, oppure a un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).
I dipendenti delle amministrazioni dello Stato possono presentare il Mod. 730 all’ufficio che svolge le funzioni di sostituto d’imposta (che può anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto d’imposta, svolge l’attività di assistenza o è incaricato della raccolta dei modelli.
Per sapere come regolarsi per la destinazione dell’8 per mille e del 5 per mille dell’Irpef, quale documentazione fiscale esibire al CAF o al professionista abilitato e tanto altro, vi invitiamo alla lettura delle linee guida predisposte dall’Agenzia delle Entrate.