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Lo Statuto

TITOLO I: COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

ART. 1 Definizione

E’ costituita con sede in Roma l’Associazione autonoma e democratica di cittadini denominata “MONDOCONSUMATORI” Associazione Nazionale Consumatori.

L’Associazione ha un proprio logotipo costituito dalla scritta in stile normale e carattere maiuscolo in stampatello di colore blu elettrico “MONDOCONSUMATORI” e dalla seguente scritta in stile normale con carattere delle iniziali maiuscolo di colore rosso “Associazione Nazionale Consumatori” e dal contrassegno cosi definito: “Sfera con reticolato di paralleli e meridiane con sfondo di colore blu decrescente dall’alto al basso. Nella parte superiore della sfera vi è la figura centrata, nonchè circondata da n° 21 (ventuno) stelle di colore giallo, di una bussola con quadrante a forma ellittica tridimensionale di colore verde su sfondo tricolore da sinistra verso destra verde, bianco e rosso con delle ombreggiature e con all’interno quattro frecce direzionali con spicchi di colore – in senso orario – verde, bianco, verde, bianco ed all’esterno i quattro punti cardinali contraddistinti dalle lettere in senso orario “N” “E” “S” “O” maiuscole stampatello di colore bianco. Nella parte centrale della sfera vi è la scritta – curvata e crescente da sinistra verso destra – “MONDOCONSUMATORI” in maiuscolo stampatello di colore giallo con stampatello di colore bianco. Nella parte centrale della sfera vi è la scritta – curvata e crescente da sinistra verso destra – “MONDOCONSUMATORI” in maiuscolo stampatello di colore giallo con ombreggiatura.” Il contrassegno può essere modificato dal Consiglio Direttivo. Essa si articola in strutture di livello nazionale, regionale e territoriale. Le strutture di livello regionale assumono il nome della regione ed in recepimento dell’idea federativa, sono dotate d’autonomia organizzativa, patrimoniale e giuridica, regolate con statuto che si ispira alla L. 281/98 nonché agli scopi statutari ed ai principi generali dello Statuto Nazionale. Esse non possono in alcun modo vincolare o impegnare l’Associazione.

Gli Statuti regionali, nel disciplinare quanto di loro competenza, devono attenersi – per essere riconosciuti politicamente dall’Associazione Nazionale – ai principi fondamentali desumibili dal presente Statuto e devono prevedere almeno la figura di un Coordinatore Regionale, e riproporre a livello regionale gli organi nazionali. Nell’ambito della propria regione tali Associazioni potranno operare attraverso sedi territoriali che assumeranno il nome della città in cui hanno sede.

Gli iscritti a tali associazioni con denominazione “MONDOCONSUMATORI” sono di diritto soci dell’Associazione Nazionale. Le strutture e gli organi regionali e territoriali dell’associazione decadono con provvedimento del Presidente dell’Associazione o del Consiglio Direttivo Nazionale, in caso di grave violazione dello Statuto Nazionale o delle direttive di ordine generale impartite o per mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati. In tal caso il Presidente dell’Associazione Nazionale (o suo delegato) provvede a ricostruire, parzialmente o totalmente, un nuovo rapporto politico fiduciario con gli stessi od altri soggetti anche promuovendo nuove assemblee fra i soci o nuove aggregazioni. L’attività delle sedi territoriali e/o sportelli è regolata da apposito regolamento che si uniforma a quello nazionale.

ART. 2 Principi Fondamentali

MONDOCONSUMATORI Associazione Nazionale Consumatori (d’ora in poi Associazione) ispira la propria azione al dettato ed ai principi della legge 11 agosto 1991 n. 266 e succ. modificazione e si uniforma alle norme della L. 281/98 e relativo regolamento, nonché ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’Associazione è indipendente, democratica, apartitica e aconfessionale ed ispirata a principi democratici e federativi. L’Associazione ha durata illimitata, si ispira ai principi della partecipazione democratica, persegue obiettivi di solidarietà e promozione sociale, attività di sostegno, formazione, informazione e tutela esclusiva di tutti i cittadini nella loro qualità di consumatori e utenti, soggetti svantaggiati sul piano economico e sociale, è indipendente ed autonoma sul piano politico, organizzativo e finanziario.

ART. 3 Attività

L’Associazione opera, quale organizzazione no – profit che ispira la propria azione ai principi contenuti nei trattati istitutivi della Comunità europea e nel trattato sull’Unione europea nonché sulla normativa comunitaria e nazionale derivata. L’Associazione ha scopo esclusivo la tutela dei fondamentali diritti dei consumatori ed utenti quali:

  • La tutela della salute
  • La sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi
  • Un’adeguata informazione ed a una corretta pubblicità
  • All’erogazione di servizi di interesse pubblico secondo standard di qualità e di efficienza
  • La difesa degli interessi economici e di contrasto all’usura nell’ambito della legislazione vigente
  • La rappresentanza degli interessi dei consumatori nei competenti organismi pubblici ai livelli regionali, provinciali e locali, per mezzo delle strutture regionali e territoriali nonché a livello nazionale ed internazionale per mezzo della struttura nazionale
  • La correttezza, trasparenza ed equità dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi
  • Informazione, formazione ed educazione al consumo responsabile, critico e solidale, eco-compatibile e per un uso razionale dell’energia
  • La progettazione, la promozione, l’organizzazione e divulgazione di attività culturali, artistiche, ricreative in genere, nonché servizi contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci e una più completa formazione umana e sociale
  • L’organizzazione e la gestione diretta o tramite strutture collegate delle attività previste dallo Statuto
  • La creazione e la gestione di impianti e spazi per l’addestramento e la pratica dello sport e delle attività motorie in generale; spazi e strutture per la cultura, l’arte, lo spettacolo e attività musicali, strutture ricettive, di ristorazione, spacci interni per la somministrazione di alimenti e bevande, centri di incontro e di ricreazione, discoteche, biblioteche, ludoteche, sale da ballo, strutture informative, formative, di ricerca e studio.

L’Associazione può svolgere qualsiasi attività che ritenga opportuna per il raggiungimento dei propri fini.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle istituzionali in quanto integrative delle stesse. L’Associazione persegue tali finalità attraverso tutti gli strumenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria ed in particolare, attraverso:

  1. L’adesione a strutture esistenti e la promozione di nuove, che esprimano gli interessi dei consumatori nei rapporti con le istituzioni nazionali ed internazionali.
  2. La realizzazione di strumenti di studio, ricerca e documentazione sui temi del consumo di beni e servizi.
  3. La difesa degli interessi economici del consumatore utente, anche con riguardo al fenomeno dell’usura e la sua protezione contro i rischi che possono colpire la salute e la sicurezza, con particolare riferimento ad una produzione alimentare, delle merci, dei servizi in genere, di qualità, realizzata con tecniche ad alto risparmio energetico compatibile con la salvaguardia dell’ambiente.
  4. Garantire il pluralismo nel settore dei mezzi di comunicazione di massa e dell’informazione; garantire l’accesso alla “società dell’informazione” anche ai cittadini più disagiati socialmente o territorialmente, assicurare il diritto all’informazione e all’educazione al consumo responsabile e sostenibile a partire dai programmi della scuola dell’obbligo, fino all’organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento per insegnanti e corsi di formazione, aggiornamento e orientamento professionale, in particolare in materia consumeristica, garantire altresì la difesa dei consumatori dalla pubblicità ingannevole e dalle pratiche commerciali abusive, nonché la più ampia informazione dei diritti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione e d’altre autorità pubbliche.
  5. Il pieno riconoscimento dei diritti dei cittadini da parte delle amministrazioni pubbliche e degli enti nonché d’aziende che prestano servizi d’interesse pubblico. Il pieno riconoscimento all’Associazione, in qualità d’ente esponenziale di collettività di cittadini a livello locale, regionale, nazionale e internazionale, della legittimazione ad agire in giudizio, in tutte le sedi, per la tutela degli interessi patrimoniali e non patrimoniali del cittadino consumatore e utente, nonché della partecipazione a pieno titolo in organismi pubblici e privati competenti ad intervenire in materia di consumi e utenza.
  6. La promozione di una normativa comunitaria, nazionale e regionale adeguata in materia di tutela dei consumatori, in sintonia con le esigenze di tutela dei consumatori e della qualità della vita dei cittadini.
  7. Il sostegno delle azioni dello Stato, nell’accertamento delle responsabilità penali in danno di consumatori ed utenti, curando la sua costituzione di parte civile e più in generale agendo per la difesa dei diritti riconosciuti dalla legislazione vigente.
  8. La promozione all’informazione, alla formazione, e all’educazione al consumo anche mediante la pubblicazione di riviste, agenzie si informazione, guide informative, ricerche, studi, test, sondaggi, osservatori, manifestazioni, convegni, e corsi di formazione, in proprio o per conto di soggetti pubblici e privati. Altresì la pubblicazione di un proprio organo d’informazione ed altre attività editoriali, che resteranno di proprietà dell’Associazione cui potranno applicarsi le agevolazioni previste per l’editoria sociale ed in particolare della legge 281/98.
  9. La promozione di una cultura della conciliazione come strumento di composizione e risoluzione delle controversie anche attraverso attività di monitoraggio e ricerca.
  10. La promozione di strutture di servizi per l’espletamento dell’attività dell’associazione e per la crescita culturale e civile dei propri soci nonché qualunque attività connessa ed affine agli scopi stessi.
  11. La possibilità di sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici e privati a tutti i livelli nonché partnership con altri organismi o associazioni per la realizzazione di progetti comuni. Altresì la stipula di accordi che consentano concreti risparmi o altre convenienze per gli associati
  12. La promozione per l’ambiente di iniziative di informazione, formazione e di educazione per il consumo eco-compatibile, per l’uso razionale di energia e lo sviluppo delle energie alternative nella salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema.
  13. La promozione di strutture, consultive e decisionali, che esprimano gli interessi dei consumatori nei rapporti con le istituzioni ai vari livelli.
  14. La promozione e creazione di osservatori per rilevare la qualità dei prezzi e le tariffe dei beni di consumo e servizi

ART. 4 Incompatibilità

Il Presidente ad ogni livello dell’Associazione non può far parte di organismi esecutivi di pari livello di altre organizzazioni politiche, sindacali ed economiche ad eccezione delle associazioni di volontariato sociale e delle cariche politiche elettive e si impegna a sottoscrivere e depositare agli atti dell’associazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio come prevista dalla legge 281/98. Spetta al Consiglio Direttivo decidere l’eventuale incompatibilità che si dovesse verificare nel corso del mandato congressuale.

TITOLO II: SOCI

ART. 5 Iscrizione

L’iscrizione all’Associazione, comporta l’adesione ai principi costitutivi ed alle finalità della stessa e l’impegno da parte del richiedente di osservare lo Statuto, i regolamenti interni e le decisioni assunte dagli organi statutari. L’iscrizione è attestata dalla tessera e dalla regolarità del versamento della quota associativa; è periodicamente rinnovata, e comunque può essere revocata, in qualsiasi momento dall’associato.

La quota o contributo associativo, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, è intrasmissibile e non rivalutabile. I soci si distinguono secondo la classificazione stabilita dal Consiglio Direttivo in:

  1. soci fondatori coloro che hanno costituito l’Associazione intervenendo all’atto costitutivo;
  2. soci ordinari soggetti interessati alle conoscenze ed alle problematiche connesse al consumerismo;
  3. soci sostenitori persone/enti/società che sostengono economicamente le finalità della associazione;
  4. soci in convenzione, membri dell’associazione od organizzazione federate da apposite convenzioni (le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici e privati).

L’accoglimento della domanda comporta per il nuovo socio il pagamento della quota di adesione che non è rimborsabile in nessun caso. Per essere ammessi a socio è necessario presentare apposita domanda, con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

  1. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e professione;
  2. dichiararsi di attenersi al presente Statuto e ai regolamenti interni.

La presentazione di domanda di ammissione da diritto immediato di ricevere la tessera sociale.

Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto all’Associazione. I Gruppi di cittadini associati, le Associazioni, i Circoli ricreativi o culturali, sportivi, i Centri di studio o di ricerca disponibili ad impegnarsi nel movimento a tutela dei consumatori e degli utenti, devono presentare la domanda d’adesione all’Associazione territorialmente competente, la quale deciderà in via definitiva se i proponenti la domanda

operano solo nell’ambito territoriale di competenza mentre esprimeranno un loro parere ed invieranno la richiesta al Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale se la domanda proviene da Centri, Circoli, Associazioni o Gruppi operanti nell’ambito di altro territorio. La quota associativa annua, è di spettanza della struttura territoriale, regionale e nazionale. La quota sarà trattenuta dalla struttura territoriale, le quote spettanti al regionale ed al nazionale saranno versate, per il tramite dell’Associazione regionale di riferimento, entro il 31 dicembre di ogni anno. L’entità della quota spettante all’Associazione Nazionale e Regionale sarà deliberata dai rispettivi Organismi di direzione. Sono escluse forme di partecipazione temporanea alla vita associativa.

La sola adesione al movimento e’ di tipo politico e non comporta l’assunzione della qualità di soci dell’Associazione e quindi non rispondono delle obbligazioni patrimoniali dell’Associazione e non ne limitano in alcun modo i diritti. Possono iscriversi all’associazione – in qualità di aderenti – tutti coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, la cui richiesta di adesione viene accettata dagli organi statutari a ciò preposti, secondo le modalità stabilite dallo Statuto Nazionale e da quelli Regionali.

Le adesioni sono individuali e collettive. Possono aderire persone fisiche e giuridiche, enti, istituzioni e associazioni che condividono le finalità e intendono perseguire gli obiettivi espressi nel presente Statuto.

Non possono aderire coloro che sono stati condannati per reati che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità del movimento, valutata di volta in volta dagli organi di garanzia a ciò preposti. Le adesioni vanno proposte alle strutture regionali e da queste accettate. Sono possibili richieste di adesioni direttamente alla struttura Nazionale.

ART. 6: Diritti e obblighi dei soci

I soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare a tutte le iniziative indette, nonché usufruire dei vari servizi organizzati dall’Associazione stessa. I soci fondatori, ordinari e sostenitori, maggiori di età, hanno diritto di partecipare all’assemblea, di elettorato attivo e passivo per le cariche sociali esercitando il voto singolo deliberativo. I soci in convenzione hanno diritto di voto a mezzo di propri delegati, secondo la caratteristica della convenzione e secondo le indicazioni del regolamento congressuale.

I soci sono tenuti:

  1. al pagamento della tessera sociale;
  2. all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni rese dagli organi sociali comprese eventuali versamenti di quote aggiuntive per i servizi erogati a integrazione del fondo comune;
  3. all’astensione da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli obbiettivi e le regole dell’Associazione;
  4. prestare nei limiti delle proprie possibilità, la propria opera per lo sviluppo dell’attività sociale ed il conseguimento degli scopi sociali, anche attraverso ogni forma la costituzione di circoli, gruppi di interesse, centri di ricerca e prevista e approvata dall’Associazione;
  5. I soci che prestano l’attività di volontariato lo fanno a titolo personale, spontaneo e gratuito.

ART. 7 Cessazione

I soci cessano di far parte dell’Associazione per:

  1. Recesso: in caso di persona fisica opera di diritto, come atto unilaterale recettizio inviando apposita comunicazione con ogni mezzo al Presidente dell’Associazione, mentre il recesso di un’organizzazione associata opera solo dopo apposita deliberazione dai suoi competenti organi interni e comunicato, con le stesse modalità di cui sopra.
  2. Decadenza: i soci decadono quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo, nonché per mancato rinnovo della stessa. I soci decaduti per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi previo pagamento del dovuto e al versamento della nuova quota sociale.
  3. Esclusione: i soci sono radiati per i seguenti motivi:
  4. quando non ottemperino alle disposizioni dell’atto costitutivo e del presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  5. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione;
  6. quando danneggino in qualunque modo o tentino di danneggiare gli scopi e gli interessi dell’Associazione;
  7. quando tengano in privato o in pubblico riprovevole condotta;
  8. quando compiano atti o fatti lesivi alla onorabilità dell’Associazione e dei suoi organi; atti o fatti che possono turbare l’armonia o l’operosità dell’Associazione e dei suoi organi; perdita dei diritti civili, interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna penale;
  9. per scioglimento dell’associazione. Le radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri.

TITOLO III: ORGANI SOCIALI

ART. 8 Organi Sociali

Organi della Mondoconsumatori sono:

  • Il Congresso
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente
  • Il Comitato di Presidenza
  • Il Collegio dei Presidenti delle Regioni
  • Il Collegio dei Sindaci revisori
  • Il Collegio dei Probiviri

ART. 9 Il Congresso

Il Congresso nazionale è convocato ogni cinque anni dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei ¾ dei componenti, approverà un apposito regolamento per lo svolgimento del congresso nazionale e dei congressi regionali. Il Congresso è costituito dai rappresentanti dei soci eletti in assemblee congressuali regionali o, ove mancanti, dalle assemblee congressuali territoriali e delibera a maggioranza semplice dei voti, salvo le diverse modalità previste dallo statuto stesso. Elegge il Presidente dell’Associazione. Elegge il Consiglio Direttivo stabilendone il numero dei membri. Elegge il Collegio dei Sindaci Revisori e dei Probiviri.

Delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto le modifiche al presente statuto. Stabilisce gli obiettivi di politica dell’Associazione fino al congresso successivo. La rappresentanza congressuale delle Associazioni federate di particolare rilevanza sarà garantita con un determinato numero di delegati per associazione, secondo le indicazioni del regolamento congressuale.

Il Congresso straordinario può essere convocato in qualsiasi momento per decidere su: problematiche che rivestono carattere di straordinarietà o emergenza o tali da dover essere affrontati prima dello svolgimento del Congresso ordinario; scioglimento dell’Associazione. Il Congresso straordinario, ai vari livelli, salvo per quanto previsto dall’articolo 21, può essere convocato dal Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata dei suoi componenti con propria delibera o su richiesta scritta firmata da almeno ¼ dei soci regolarmente iscritti. La richiesta deve includere anche la proposta di Ordine del Giorno. Il Congresso straordinario delibera a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto.

ART. 10 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di promuovere, elaborare, dirigere e coordinare l’attività dell’Associazione ai vari livelli attuando gli indirizzi definiti dal Congresso e assumendo iniziative nei confronti di terzi. Promuove e orienta la sua negoziazione sui temi d’interesse generale.

Il Consiglio Direttivo é convocato dal Presidente dell’Associazione o in sua mancanza dal Vice Presidente.

È composto da un minimo di cinque ed un massimo di settanta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando interviene la maggioranza dei consiglieri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei consiglieri presenti salvo diverse modalità stabilite espressamente dallo statuto. In caso di parità prevale il voto del presidente. Tra i membri del Consiglio non è ammessa la delega e le votazioni sono palesi.

Determina i settori operativi nei quali si articola l’attività dell’Associazione e ne nomina i rispettivi responsabili. Approva il bilancio consuntivo, entro il mese d’aprile dell’anno successivo di riferimento e il bilancio preventivo, entro il mese di gennaio dell’anno di riferimento. Delibera circa l’ammissione e radiazione dei soci. Predispone ed emana regolamenti e stabilisce le quote associative annuali dei soci.

Elegge a maggioranza dei componenti, con votazioni separate, il Vice-Presidente, il Comitato di Presidenza, può costituire un Comitato Scientifico e una Consulta Giuridica, nominando i rispettivi Presidenti. Con la stessa maggioranza revoca i vari mandati.

Provvede alla sostituzione di componenti dimissionari e decaduti del Collegio dei Sindaci revisori e dei Probiviri. Qualora ricorra una motivata necessità politica di aumentare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo possono essere nominati a maggioranza assoluta ulteriori consiglieri, oppure ove sia necessario sostituire componenti dimissionari o decaduti, possono essere effettuate cooptazioni da parte dello stesso Consiglio Direttivo in un numero massimo complessivo di 2/3 dei suoi componenti.

I consiglieri nominati e/o subentrati partecipano fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. Qualora risultasse in carica meno del numero minimo previsto, si deve convocare entro sessanta giorni il Congresso per procedere a nuove elezioni. Si riunisce di norma almeno una volta ogni trimestre e almeno una volta nel periodo del mandato congressuale, convoca l’Assemblea dei quadri e dirigenti. Approva il regolamento che disciplina l’adesione all’Associazione di quei soggetti collettivi di cui all’articolo cinque e decide sulle domande provenienti da soggetti che esercitano la propria attività sul territorio. Il Consiglio Direttivo potrà decidere la costituzione di un Fondo di solidarietà a sostegno di sedi e/o sportelli in particolari difficoltà organizzative e finanziarie. In caso di gravi violazioni statutarie può deliberare lo scioglimento delle sedi e/o sportelli. Approva il regolamento che disciplina le modalità interne di funzionamento dell’Associazione ed approva il regolamento che disciplina le modalità di adesione, e/o delibera sull’adesione proveniente da centri, circoli, associazioni o gruppi organizzati o per aderire agli stessi. Il Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e/o della maggioranza dei Consiglieri può apportare modifiche al presente statuto con una votazione favorevole dei ¾ degli aventi diritto al voto.

ART. 11 Il Presidente

Il Presidente è l’organo di rappresentanza politica unitaria dell’Associazione, ad esso compete la convocazione del Consiglio Direttivo, nonché la Presidenza dello stesso e del Congresso.

Il Presidente ha la rappresentanza legale, amministrativa e negoziale dell’associazione, coordina l’attività del Comitato di Presidenza ne convoca e presiede le riunioni. Svolge l’ordinaria amministrazione e ad esso spetta la firma sociale.

Stipula contratti e firma la corrispondenza che impegna l’Associazione compresa

l’apertura di conti correnti bancari e postali. Può, in caso di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 10 giorni.

Il Presidente può nominare segreterie, quali strutture operative con compiti di apparato. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice-Presidente.

ART. 12 Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è l’organo che coadiuva il Presidente dell’Associazione nell’espletamento delle sue funzioni di cui all’art. 11.

Predispone i bilanci da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo, nomina l’Amministratore e/o il tesoriere. Il Comitato funziona e decide collegialmente, è composto da un minimo di tre membri con delega specifica per il coordinamento di dipartimenti di lavoro. Il Presidente dell’Associazione ha diritto di partecipare a tutte le riunioni del Comitato. Le riunioni del Comitato sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti ed esso delibera a maggioranza dei presenti in caso di parità prevale il voto del Presidente dell’Associazione. Tra i membri del Comitato non è ammessa delega e le votazioni sono palesi.

ART. 13 Consiglio dei Presidenti delle Regioni

Il Consiglio dei Presidenti delle Regioni è composto dai rispettivi Presidenti o da propri delegati delle sedi regionali dell’Associazione. È l’organo esecutivo dell’Associazione, dà attuazione ai programmi ed agli indirizzi del Congresso e dei deliberati del Consiglio Direttivo, coordina l’azione della Federconsumatori sul territorio, del Comitato scientifico e dei gruppi di lavoro tematici. Il Consiglio dei Presidenti delle Regioni elegge un proprio presidente che ha il compito di convocare il Consiglio stesso inoltre può nominare un Direttore Generale che è responsabile del funzionamento degli uffici e dell’apparato e può nominare singoli consulenti esterni. Il Presidente dell’Associazione e i componenti del Comitato di Presidenza ha diritto di partecipare a tutte le riunioni del Consiglio dei Presidenti delle Regioni. Il Consiglio dei Presidenti delle Regioni funziona e decide collegialmente ed i membri hanno delega specifica per il coordinamento di dipartimenti di lavoro. Le riunioni del Consiglio dei Presidenti delle Regioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti ed esso delibera a maggioranza dei presenti. Tra i membri del Consiglio dei Presidenti delle Regioni è ammessa delega e le votazioni sono palesi.

ART. 14 Il Collegio dei Sindaci Revisori

Il Collegio dei Sindaci Revisori provvede al controllo amministrativo contabile dell’Associazione e riferisce al Consiglio Direttivo. E’ composto da tre membri effettivi e due supplenti ed elegge nel suo seno il proprio Presidente. Il Collegio dei Sindaci revisori partecipa con i suoi membri effettivi alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. Le riunioni del Collegio sono convocate e presiedute dal Presidente. Comunque il Collegio dei Sindaci Revisori deve riunirsi almeno una volta ogni semestre e delibera a maggioranza dei membri effettivi.

ART. 15 Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l’organo di garanzia statutaria. Esso funge da collegio arbitrale che decide in seconda istanza ed in via equitativa sui ricorsi dei soci contro le decisioni d’organi statutari territoriali e regionali, nonché in prima istanza sui ricorsi contro le decisioni degli organi sociali e sulle controversie tra i medesimi organi e strutture regionali, nonché tra strutture di MONDOCONSUMATORI e strutture federate e/o derivate. Esso è composto da tre membri e da due supplenti che eleggono tra loro un Presidente di volta in volta.

ART. 16 Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è l’organo tecnico-consultivo, organizzato con Consulte o Sessioni Tematiche, presieduto dal Presidente del Comitato Scientifico ed è composto da un numero variabile di membri, nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell’Associazione.

I compiti del Comitato sono:

  • dare il supporto di conoscenze e di elaborazioni per l’esecuzione concreta dei deliberati del Consiglio Direttivo, giusti gli indirizzi programmatici congressuali;
  • formulare proposte motivate su iniziative dell’Associazione da presentare al Consiglio Direttivo e al Congresso;
  • esprimere pareri su programmi di attività ad esso sottoposti dal Presidente dell’Associazione e dal Consiglio Direttivo;
  • esprimere pareri sui risultati scientifici conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dall’Associazione.

TITOLO IV: IL PATRIMONIO SOCIALE

ART. 17 Costituzione

Per il raggiungimento degli scopi previsti dall’art.2 e per quanto altro sarà ritenuto utile per il miglior conseguimento degli stessi, l’Associazione si avvale:

  • Delle quote sociali.
  • Dei contributi degli Enti pubblici, della Regione, dello Stato, delle Organizzazioni Comunitarie ed Internazionali.
  • Dei proventi ricavati da sottoscrizioni.
  • Da contributi ordinari e straordinari, pubblici e privati.
  • Da proventi ricavati da pubblicazioni, ricerche, studi, documentazioni o quant’altro realizzato per conto degli aderenti e dei terzi, Istituzioni pubbliche od organismi privati.
  • Di entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • Di proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi istituzionali;
  • Di erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • Di entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  • Di ogni altra entrata proveniente all’Associazione in ragione dei servizi prestati e con finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale

ART. 18 Destinazione

Il patrimonio della Mondoconsumatori come individuato nelle strutture di cui all’art. 1, è costituito dalle quote associative, dai contributi degli associati e da tutti i mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque siano dislocati.

Pertanto, l’Associazione, anche nel rispetto del vincolo legislativo, assume:

  1. il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo diverse disposizioni legislative per la destinazione o la distribuzione;
  2. gli utili di gestione devono essere impiegati in attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
  3. l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
  4. l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
  5. l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo e la non rivalutabilità della stessa.

ART. 19 Esercizio Finanziario

L’esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci devono essere presentati per l’approvazione dei soci al Consiglio Direttivo, corredata dalla relazione del Collegio Sindacale.

TITOLO V: SCIOGLIMENTO

ART.20

Il Presidente e/o il Consiglio Direttivo, quando siano venuti a mancare i presupposti politici ed associativi che hanno dato origine all’Associazione, possono proporre al Congresso lo scioglimento o la trasformazione della stessa.

Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso soltanto da una Assemblea Congressuale sia in via ordinaria che straordinaria, composta dai delegati eletti all’ultimo congresso nazionale, convocato con delibera del Consiglio Direttivo o in via d’urgenza dal Presidente dell’Associazione. Per tale decisione è necessaria la maggioranza dei tre quarti dei voti rappresentati. La fusione con altre associazioni o la trasformazione può essere decisa con i due terzi dei voti rappresentati in seno al Consiglio Direttivo. Il patrimonio della MONDOCONSUMATORI, in caso di scioglimento e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dall’art.3. comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n°.662.

Il Congresso straordinario che delibera lo scioglimento dell’Associazione dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori.

TITOLO VI: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 21

Per quanto non contemplato dal presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia, alle quali si fa riferimento.

IL PRESENTE STATUTO SI COMPONE DI DIECI PAGINE E 21 ARTICOLI.

APPROVATO ALL’UNANIMITÀ ALL’ASSEMBLEA COSTITUENTE DEI SOCI FONDATORI DEL 13 MARZO 2005 CON I POTERI DEL CONGRESSO E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO IN DEROGA AGLI ARTT. 9 E 10 DEL PRESENTE STATUTO.

 

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